L’articolo 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha introdotto i permessi retribuiti per l’assistenza di un familiare diversamnte abile. La legge è stata successivamente modificata dalla legge n. 53 del 8 marzo 2000, dalla legge n. 183 del 13 maggio 2010 e dal Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011.
I permessi retribuiti ex legge 104/92 spettano ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, ma anche al genitore, al coniuge, ai parenti o agli affini entro il secondo grado, a patto che utilizzino questi permessi per assistere il familiare disabile.
L’agevolazione consiste in tre giorni di permesso ogni mese per prestare assistenza al familiare con disabilità in stato di gravità. A seconda dell’ente previdenziale è inoltre possibile frazionare in ore queste tre giornate di permesso.
Licenziamento
La scorretta fruizione dei permessi ex Legge 104 del 1992 è motivo di licenziamento per giusta causa. Chi utilizza in modo scorretto i permessi, è quindi passibile di licenziamento.
Tutela per l’azienda
E’ possibile avvalersi di agenzie di investigazione per controllare se il lavoratore utilizzi effettivamente queste ore per la cura di un familiare che necessita di assistenza.
La validità legale delle indagini condotte tramite investigatori privati è stata riconosciuta dalla Cassazione per il controllo e la corretta fruizione dei permessi ex L.104/1992.
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